Ciò che è successo stamattina, mercoledì 22 ottobre, è a metà tra il paradossale ed il ridicolo. Su una rete mediaset, senza voler fare nomi diciamo che si tratta di Canale5, ho visto che veniva fatto un excursus di tutte le riprese fatte in questi giorni nelle varie università, dove, per la prima volta dopo il ’68, c’è stata una protesta che ha coinvolto grandi masse nell’ambito di tutto il territorio nazionale. Ebbene, subito dopo queste riprese veniva inquadrato indovinate chi?…L’opinionista più in voga del momento, che molto ha imparato da Emilio Fede per quanto riguarda l’adorazione. Ebbene Mr. Paolo Del Debbio, ospite della sempre sorridente Barbara D’Urso, ha sostenuto che “a nome di moltissimi sondaggisti” poteva affermare che il 70 % delle persone che scioperavano non sapeva del motivo per cui si stesse scioperando (tutto questo con la sua vergognosa dizione, che non gli dovrebbe neanche consentire di lavorare in una tv locale). Non solo, sosteneva a spada tratta che la legge della Gelmini non è così come la si vuole far credere, e che noi tutti siamo ignoranti ed è ridicola la nostra protesta. Io ormai in realtà non sono più una studentessa, ma sento di mettermi dalla parte del diritto allo studio. Dunque, ricapitolando, secondo Mr. Del Debbio, che ovviamente va in onda di mattina, nell’ora in cui tutte le massaie più influenzabili guardano la tv, i circa 350.000 – 400.000 studenti e professori che scioperano in tutta Italia sono strumentalizzati. Perchè vedete, la filosofia di Berlusconi ( e non di un partito liberale, liberista, democratico come ci vogliono far credere ) prevede questo: quando qualcuno è contrario alle tue opinioni, anzichè scendere in campo e discutere, gli si dà immediatamente dell’ignorante, dello strumentalizzato, e gli si alzano le mani, come infatti è successo grazie alla meravigliosa e tanto osannata polizia di stato che con i manganelli ha represso la protesta, colpendo persone disarmate. Ora, per chi come Del Debbio sostiene che siamo tutti comunisti strumentalizzati ( mi ricorda un discorso intriso di barzellette pronunciato da un certo capo del governo ), tengo a precisare che il mio orientamento politico è rivolto a destra, e che mi vergogno delle persone corrotte che cercano di monopolizzare il cervello degli italiani. In Italia non esiste una destra. Esiste una persona con enormi conflitti di interessi che tutto il mondo deride, la quale si è arrogata il diritto di bacchettare tutti i cittadini presumendo on presunzione, di sapere cosa è meglio per il paese, per le sue tasche, e per la nostra serenità. Non so a chi si sia concesso Del Debbio per essere al posto in cui sta, ma con le sue “opinioni” non rispecchia assolutamente ciò che gli italiani pensano. Ricordo che gli studenti universitari sono il futuro dell’Italia, e dunque se lui sostiene che sono tutti imbecilli ed ignoranti visto che non sanno perchè scioperano, sta dicendo che l’Italia morirà presto. Come potrebbero mai prendere le redini del nostro Paese studenti che sono così stupidi? Naturalmente tutto questo cozza meravigliosamente con le pillole che Del Debbio ci propina ogni giorno (spegnete la tv, vi prego, non c’è più un valido motivo per guardarla). Per concludere pubblico la proposta di legge della Gelmini, in modo che chi vuole si possa rendere conto di ciò che è vero e ciò che non lo è. Io non giudico nè chi la approva, nè chi la disprezza. Sarei invece lieta se qualcuno mi potesse dare delle maggiori informazioni riguardo la soppressione dell’ IRI e l’affidamento di tutti i beni dell’ IRI a questo Istituto di Tecnologia. E’ una cosa buona? Non lo è? Spero che qualcuno mi risponda.
Art. 16.
Facoltà di trasformazione in fondazioni delle università
1. In attuazione dell’articolo 33 della Costituzione, nel rispetto delle leggi vigenti e dell’autonomia didattica, scientifica, organizzativa e finanziaria, le Università pubbliche possono deliberare la propria trasformazione in fondazioni di diritto privato. La delibera di trasformazione e’ adottata dal Senato accademico a maggioranza assoluta ed e’ approvata con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. La trasformazione opera a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di adozione della delibera.
2. Le fondazioni universitarie subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi e nella titolarità del patrimonio dell’Università. Al fondo di dotazione delle fondazioni universitarie e’ trasferita, con decreto dell’Agenzia del demanio, la proprietà dei beni immobili già in uso alle Università trasformate.
3. Gli atti di trasformazione e di trasferimento degli immobili e tutte le operazioni ad essi connesse sono esenti da imposte e tasse.
4. Le fondazioni universitarie sono enti non commerciali e perseguono i propri scopi secondo le modalità consentite dalla loro natura giuridica e operano nel rispetto dei principi di economicità della gestione. Non e’ ammessa in ogni caso la distribuzione di utili, in qualsiasi forma. Eventuali proventi, rendite o altri utili derivanti dallo svolgimento delle attività previste dagli statuti delle fondazioni universitarie sono destinati interamente al perseguimento degli scopi delle medesime.
5. I trasferimenti a titolo di contributo o di liberalità a favore delle fondazioni universitarie sono esenti da tasse e imposte indirette e da diritti dovuti a qualunque altro titolo e sono interamente deducibili dal reddito del soggetto erogante. Gli onorari notarili relativi agli atti di donazione a favore delle fondazioni universitarie sono ridotti del 90 per cento.
6. Contestualmente alla delibera di trasformazione vengono adottati lo statuto e i regolamenti di amministrazione e di contabilità delle fondazioni universitarie, i quali devono essere approvati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Lo statuto può prevedere l’ingresso nella fondazione universitaria di nuovi soggetti, pubblici o privati.
7. Le fondazioni universitarie adottano un regolamento di Ateneo per l’amministrazione, la finanza e la contabilità, anche in deroga alle norme dell’ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario.
8. Le fondazioni universitarie hanno autonomia gestionale, organizzativa e contabile, nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo.
9. La gestione economico-finanziaria delle fondazioni universitarie assicura l’equilibrio di bilancio. Il bilancio viene redatto con periodicità annuale. Resta fermo il sistema di finanziamento pubblico; a tal fine, costituisce elemento di valutazione, a fini perequativi, l’entità dei finanziamenti privati di ciascuna fondazione.
10. La vigilanza sulle fondazioni universitarie e’ esercitata dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Nei collegi dei sindaci delle fondazioni universitarie e’ assicurata la presenza dei rappresentanti delle Amministrazioni vigilanti.
11. La Corte dei conti esercita il controllo sulle fondazioni universitarie secondo le modalità previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 259 e riferisce annualmente al Parlamento.
12. In caso di gravi violazioni di legge afferenti alla corretta gestione della fondazione universitaria da parte degli organi di amministrazione o di rappresentanza, il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca nomina un Commissario straordinario, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con il compito di salvaguardare la corretta gestione dell’ente ed entro sei mesi da tale nomina procede alla nomina dei nuovi amministratori dell’ente medesimo, secondo quanto previsto dallo statuto.
13. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro, al personale amministrativo delle fondazioni universitarie si applica il trattamento economico e giuridico vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
14. Alle fondazioni universitarie continuano ad applicarsi tutte le disposizioni vigenti per le Università statali in quanto compatibili con il presente articolo e con la natura privatistica delle fondazioni medesime.
Art. 17.
Progetti di ricerca di eccellenza
1. Al fine di una più efficiente allocazione delle risorse pubbliche volte al sostegno e all’incentivazione di progetti di ricerca di eccellenza ed innovativi, ed in considerazione del sostanziale esaurimento delle finalità originariamente perseguite, a fronte delle ingenti risorse pubbliche rese disponibili, a decorrere dal 1° luglio 2008 la Fondazione IRI e’ soppressa.
2. A decorrere dal 1° luglio 2008, le dotazioni patrimoniali e ogni altro rapporto giuridico della Fondazione IRI in essere a tale data, ad eccezione di quanto previsto al comma 3, sono devolute alla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
3. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze e’ disposta l’attribuzione del patrimonio storico e documentale della Fondazione IRI ad una società totalitariamente controllata dallo Stato che ne curerà la conservazione. Con il medesimo decreto potrà essere altresì disposta la successione di detta società in eventuali rapporti di lavoro in essere con la Fondazione IRI alla data di decorrenza di cui al comma 1, ovvero altri rapporti giuridici attivi o passivi che dovessero risultare incompatibili con le finalità o l’organizzazione della Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia.
4. Le risorse acquisite dalla Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia ai sensi del comma 3 sono destinate al finanziamento di programmi per la ricerca applicata finalizzati alla realizzazione, sul territorio nazionale, di progetti in settori tecnologici altamente strategici e alla creazione di una rete di infrastrutture di ricerca di alta tecnologia localizzate presso primari centri di ricerca pubblici e privati.
5. La Fondazione Istituto Italiano di Tecnologia provvederà agli adempimenti di cui all’articolo 20 delle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318.